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REGIONE
EMILIA-ROMAGNA
ASSEMBLEA LEGISLATIVA
VIII Legislatura
Deliberazione legislativa n. 26/2006
VALORIZZAZIONE DEL TURISMO NATURISTA
Approvata dall'Assemblea legislativa nella seduta pomeridiana del 26
luglio 2006
Deliberazione legislativa n. 26/2006
Art. 1
Finalità
1. La Regione, nell’ambito delle proprie competenze, ai sensi
dell’articolo 117,
comma IV, della Costituzione, promuove le condizioni necessarie per
garantire la
possibilità di praticare il turismo naturista, al fine di valorizzare
pratiche di vita
sana e prevalentemente all’aria aperta che utilizzano anche il nudismo
come
forma di sviluppo della salute fisica e mentale, attraverso il contatto
diretto con la
natura.
Art. 2
Competenze della Regione
1. La Regione, per perseguire le finalità di cui all’articolo 1, favorisce
l'individuazione delle aree da destinare alla pratica del naturismo e la
realizzazione d’infrastrutture pubbliche e private destinate al medesimo
scopo,
anche con la concessione di contributi attraverso le vigenti leggi
d’incentivazione
del settore turistico.
Art. 3
Aree pubbliche destinate al naturismo
1. Le autorità comunali possono destinare spiagge marine, lacustri o
fluviali,
boschi ed altri ambienti naturali di proprietà del demanio o di enti
pubblici alla
pratica del naturismo.
2. Nelle aree pubbliche destinate al naturismo dovranno essere costruite
semplici
infrastrutture destinate a servizi che siano scarsamente visibili, non
inquinanti,
rispettose dell'ambiente e degli eventuali vincoli esistenti.
3. La gestione di tali aree potrà essere concessa a privati, ad
associazioni o ad
organizzazioni che ne garantiscano il buon funzionamento e la fruizione
applicando le tariffe previste dalle rispettive normative.
4. Nel caso di cui al comma 3, la concessione individua il canone dovuto
dai
soggetti gestori e l'obbligo di attrezzare l'area in modo da garantirne il
buon
funzionamento e la fruizione.
5. Le amministrazioni comunali controllano l'attività svolta, il regolare
allestimento
delle infrastrutture e, in caso di riscontro negativo, revocano la
concessione o la
licenza.
Deliberazione legislativa n. 26/2006
Art. 4
Aree private destinate al naturismo
1. I privati che intendano aprire strutture destinate al naturismo, quali
campeggi,
alberghi, piscine, saune o altro, ad esclusione delle zone di demanio
marittimo,
dovranno attenersi, per l'utilizzo delle aree e per la realizzazione di
manufatti, a
quanto previsto dalla legge regionale 28 luglio 2004, n. 16 (Disciplina
delle
strutture ricettive dirette all’ospitalità) e dalle altre leggi vigenti
che disciplinano il
settore turistico.
2. Si applicano, inoltre, le disposizioni di cui all’articolo 3, comma 5,
e all’articolo
5 della presente legge.
Art. 5
Delimitazione e segnalazione delle aree
1. Tutte le aree destinate alla pratica naturista devono essere
opportunamente
delimitate e segnalate mediante cartelli o analoghi strumenti che
assicurino
un'adeguata identificazione che le distingua, al fine di evitare ogni
promiscuità,
da spazi frequentati dai cittadini che non praticano il naturismo. Le aree
stesse,
se del caso, dovranno essere recintate con piante autoctone.
2. Le strutture di cui all’articolo 4, comma 1 dovranno, inoltre,
garantire i terzi
estranei alle strutture medesime rispetto alla visibilità dall’esterno dei
luoghi
oggetto di pratica naturista.
3. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge la Giunta
regionale,
con apposito regolamento, definisce le caratteristiche tecniche delle
recinzioni
che avranno le aree private o pubbliche destinate alla pratica del
naturismo.
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GR/am

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