PROPOSTA DI LEGGE LUGLIO 2004
Iniziativa Parlamentare FRANCO GRILLINI
PROPOSTA DI LEGGE
d'iniziativa dei deputati
GRILLINI, ABBONDANZIERI, ANGIONI, BELLILLO, BETTINI, BIELLI, BOATO, BOVA, BUFFO, BUGLIO, BULGARELLI, CALZOLAIO, CAZZARO, CENTO, CHIANALE, CIALENTE, MAURA COSSUTTA, CRISCI, DE BRASI, TITTI DE SIMONE, DEIANA, GIULIETTI, GRIGNAFFINI, LABATE, LEONI, LOLLI, LUMIA, MANCINI, MARAN, PAOLA MARIANI, MARONE, MONTECCHI, NIGRA, OLIVIERI, PANATTONI, PETRELLA, PINOTTI, PISTONE, REALACCI, RUZZANTE, SANDI, SASSO, VALPIANA, VENDOLA, VIGNI, ZANELLA, ZANOTTI, ZUNINO
Depenalizzazione della pratica del naturismo e disciplina delle strutture turistico-ricreative riservate ai naturisti
Presentata il 28 luglio 2004
Onorevoli Colleghi! - La giurisprudenza della Corte di cassazione ha
ripetutamente stabilito, obiter dictum, che «il nudo integrale -
considerando il sentimento medio della comunità ed i valori della coscienza
sociale e le reazioni dell'uomo medio normale - (...) [può] essere (...)
espressione della libertà individuale o derivare da convinzioni salutiste o da
un costume particolarmente disinibito. Esso, se praticato in una spiaggia
appartata, frequentata da soli naturisti, è penalmente irrilevante»; e, ancora
obiter, che «non può considerarsi indecente la nudità integrale (...) di
un naturista in una spiaggia riservata ai nudisti o da essi solitamente
frequentata»: tale comportamento non costituisce quindi «atto contrario alla
pubblica decenza» ai sensi dell'articolo 726 del codice penale (così Cassazione
penale III sezione n. 8959 del 3 luglio 1997 e n. 3557 del 16 febbraio 2000). La
punibilità penale della pratica del naturismo non è del resto più in linea con i
princìpi di un moderno diritto penale del fatto: manca, se non altro, in tale
condotta, quella offensività del bene giuridico tutelato che rappresenta un
caposaldo imprescindibile di un sistema penale garantista e liberale.
Questa che dovrebbe essere una semplice constatazione di buon senso
nell'Italia del XXI secolo, che è acquisizione addirittura banale da decenni non
solo nei Paesi dell'Europa settentrionale ma in buona parte dei Paesi della
costa settentrionale del Mediterraneo (concorrenti dell'Italia nel mercato del
turismo), non sembra però essere stata ancora digerita da settori della pubblica
amministrazione e degli organi di polizia, e anche da qualche giudice di merito,
come ogni anno puntualmente registrato dalle cronache estive, sicché appare
opportuna una messa a punto legislativa della materia.
Sembra infatti del tutto estraneo alla comune sensibilità ormai ampiamente
condivisa nel nostro Paese ostinarsi a considerare illecito, e addirittura
penalmente rilevante, l'innocuo comportamento di chi preferisca prendere il sole
o bagnarsi in mare nudo anziché dotato di costume da bagno (magari oltremodo
succinto e in genere ben più sessualmente «provocante» della nudità integrale),
in quelle zone delle nostre coste, sempre piuttosto remote, appartate e
riconoscibili, che nel corso degli anni sono diventate meta abituale e
consolidata di nudisti e di naturisti; e appare invece addirittura scellerato
che, per perseguire una tale innocente abitudine e molestare capricciosamente
dei bagnanti, vengano sottratte preziose energie e risorse, per definizione
sempre scarse, alle Forze dell'ordine e al sistema giudiziario, energie e
risorse che ovviamente dovrebbero invece essere impiegate in modo ben altrimenti
utile alla collettività (dalla sicurezza stradale alla repressione della
criminalità terroristica o mafiosa, dalla sicurezza urbana alla lotta alla
corruzione, eccetera). È di poche settimane fa la notizia che, in località
spiaggia dell'Arenauta presso Gaeta, si sono addirittura trovati il tempo e i
mezzi per organizzare una sorta di operazione di repressione su larga scala, con
il ripetuto impiego per vari giorni di personale di polizia in costume da bagno
anziché in uniforme!
Questi pittoreschi episodi di cronaca non solo rendono il nostro Paese
oggetto di salaci e meritati commenti canzonatori da parte della stampa estera,
ma non possono che danneggiare inutilmente la nostra industria turistica,
limitandone la gamma dell'offerta senza recare vantaggio a nessuno, se non alla
vanità o ai furori ideologici fuori tempo di qualche funzionario. Porre fine a
queste bizzarrie e restituire serenità ai pacifici bagnanti naturisti è il primo
obiettivo della presente proposta di legge. Sotto questo aspetto va anche
rilevato il carattere limitato e neppure molto innovatore della proposta di
legge, che si limita a registrare una situazione esistente, garantendo la dovuta
tranquillità alle meritate vacanze di molti nostri concittadini: non si propone
neppure infatti che, come avviene con naturalezza e senza scandalo da decenni in
molte città del nord Europa, il naturismo possa essere praticato nei parchi
pubblici dei centri urbani, ma solo nelle spiagge o nelle aree già ora
solitamente frequentate da nudisti e naturisti.
D'altra parte va anche sottolineato che è parso opportuno ai proponenti
salvaguardare tale situazione di fatto già oggi esistente, anziché imporre che
la pratica del naturismo debba essere espressamente autorizzata situazione per
situazione, ed esercitata solo attraverso una serie di previ e necessari
passaggi burocratici, come accadrebbe se la pratica del naturismo venisse
consentita esclusivamente nell'ambito di strutture turistiche organizzate e a
ciò espressamente dedicate, come quelle previste dagli articoli 3 e seguenti
della presente proposta di legge: non solo molti naturisti considerano come il
fulcro della loro pratica ricreativa proprio il contatto diretto e il meno
possibile mediato e organizzato con la natura, ma il nostro punto di partenza è
che, in ogni caso, l'innocua pratica del naturismo in spiagge libere utilizzate
a questo scopo non può essere comunque ritenuta di alcuna rilevanza penale ed,
entro tali ambiti e limiti, non deve essere in nessun modo e in nessun caso
considerata contraria alla legge. E del resto sarebbe di nuovo inutilmente
vessatorio interferire nella pacifica convivenza fra naturisti e non naturisti
da anni consolidatasi in molte spiagge libere del Paese per riservare il cento
per cento di tali spiagge ai soli bagnanti «tessili» e imporre ai naturisti
l'obbligo di frequentare soltanto stabilimenti balneari, organizzati e
verosimilmente per lo più a pagamento, e che certo non potrebbero essere
disponibili, soprattutto inizialmente, che in un numero limitato di località.
Vi è, d'altra parte, anche un importante risvolto economico della
questione, di cui sarebbe a nostro avviso inutilmente autolesionistico
rinunciare a giovarsi. È di tale realtà economica che si occupano gli articoli
da 3 a 6 della proposta di legge. Accanto al problema della depenalizzazione e
del miglior uso delle risorse pubbliche fin qui sprecate nel vano e inutile
tentativo di reprimere un fenomeno ormai entrato da decenni nel costume di una
consistente minoranza di italiani, vi è infatti anche quello di rendere
competitiva l'offerta turistica dell'Italia anche sul terreno delle strutture
ricettive riservate ai naturisti.
Sono da decenni molto numerosi infatti i turisti provenienti dai Paesi
dell'Europa centrale e settentrionale, soprattutto tedeschi e scandinavi, che
preferiscono passare le loro vacanze in Paesi e località in cui possono essere
certi di non venire molestati dagli organi di polizia per ragioni collegate alla
pratica del naturismo. Non va neppure sottovalutato il fatto che la pratica del
naturismo è anche notevolmente radicata in Paesi dell'Europa centrorientale i
cui cittadini da poco hanno iniziato a potersi permettere vacanze all'estero e
che costituiscono un segmento promettente della domanda turistica
internazionale: tale segmento è certamente destinato a crescere in quantità e in
qualità con il prevedibile sviluppo economico che i Paesi dell'area conosceranno
nei prossimi anni per effetto del loro ingresso nell'economia di mercato e della
loro integrazione nell'Europa comunitaria. Far diventare l'Italia una consueta
meta di vacanze anche per questi nostri nuovi concittadini europei è necessario
in un'ottica che guardi non solo alla situazione presente, ma anche allo
sviluppo futuro del settore: se per ora la domanda di tali Paesi è
prevalentemente rivolta a un turismo di carattere piuttosto economico, è certo
che, con il passare degli anni, le cose sono destinate a cambiare, e un'offerta
fin d'ora amichevole da parte del nostro Paese è la necessaria premessa per
conquistare un mercato destinato a diventare in un breve volgere di anni
altrettanto ricco quanto quello dell'Europa centrosettentrionale.
Molti dei turisti stranieri che praticano il naturismo, come molti
naturisti italiani, ricercano espressamente la possibilità di passare le loro
vacanze in strutture appositamente organizzate e regolamentate, ed
esclusivamente riservate ai naturisti: non solo strutture dedicate al turismo di
massa, ma anche a quello di qualità (un terreno, quest'ultimo, particolarmente
promettente per l'Italia, perché è carente in questo campo l'offerta dei Paesi
mediterranei nostri concorrenti). Tale richiesta di strutture dedicate è
particolarmente forte da parte di quell'ampia fetta del turismo naturista che
riguarda le famiglie con bambini. L'attuale situazione di incertezza legislativa
non consente alcun investimento in questo settore, con la conseguenza di
limitare inutilmente la varietà della nostra offerta turistica: e ciò proprio in
un momento di grandi difficoltà competitive per l'intero settore.
In conclusione, non si chiede con la presente proposta di legge un
giudizio di merito sulla desiderabilità, morale o estetica, della pratica del
naturismo: si chiede soltanto di non sovrapporre un arbitrario giudizio
moralistico alle altrui individuali e autonome scelte di vita e di costume e di
non rinunciare ai benefìci economici derivanti dall'accoglimento di una domanda
di servizi turistici cui attualmente l'Italia non è in grado di rispondere per
un mero problema di incertezza normativa.
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1.
La presente legge disciplina la pratica del naturismo e la realizzazione di aree
ad essa destinate.
2. È definito naturismo l'insieme delle pratiche di vita all'aria aperta
che, nel rispetto degli altri, della natura e dell'ambiente circostante,
utilizzano il nudismo come forma di ricreazione e di sviluppo della salute
fisica e mentale attraverso il contatto diretto con la natura.
Art. 2.
1. Non costituisce comportamento contrario alla legge e non costituisce atto contrario alla pubblica decenza ai sensi dell'articolo 726 del codice penale la nudità integrale in una spiaggia o in un'area riservata ai nudisti o da essi solitamente frequentata.
Art. 3.
1.
Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 2, le regioni e le province autonome
di Trento e di Bolzano definiscono i criteri secondo i quali i comuni possono
individuare, attraverso gli ordinari strumenti urbanistici, le aree pubbliche o
private da destinare alla pratica del naturismo, anche su richiesta di
organizzazioni, associazioni, società o altri soggetti privati interessati a
progettare e a gestire le relative strutture.
2. Nel caso in cui il comune non abbia provveduto ad individuare aree da
destinare alla pratica del naturismo, in attuazione di quanto disposto dal comma
1, i proprietari o i gestori di aree destinate all'esercizio di attività
turistico-ricettive possono chiedere all'amministrazione comunale competente
l'autorizzazione ad adibire tali aree alla pratica del naturismo.
3. L'amministrazione comunale deve inviare
risposta scritta e motivata entro tre mesi dalla data di ricevimento della
richiesta. La mancata risposta è da intendere come silenzio-assenso.
Art. 4.
1.
Ai fini della realizzazione di strutture destinate alla pratica del naturismo in
aree demaniali, la gestione delle aree può essere concessa a privati, ad
associazioni o ad organizzazioni.
2. Le aree destinate alla pratica del naturismo sono soggette alle norme
di tutela e salvaguardia ambientale previste dalla legislazione vigente per le
aree protette.
Art. 5.
1.
Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano definiscono i criteri
in base ai quali i comuni disciplinano l'obbligo dei proprietari o dei gestori
di delimitare e di segnalare le aree di cui agli articoli 3 e 4 destinate alla
pratica del naturismo.
2. La delimitazione delle aree deve essere segnalata e assicurare
un'adeguata identificazione che consenta di distinguerle da spazi pubblici o
privati frequentati da cittadini che non praticano il naturismo. Gli accessi
devono essere segnalati tramite l'affissione di cartelli, o altri analoghi
strumenti, recanti l'indicazione che si tratta di aree destinate alla pratica
del naturismo.
Art. 6.
1. Per quanto non diversamente disposto dalla presente legge, alle aree destinate alla pratica del naturismo e ai loro proprietari o gestori si applicano le disposizioni vigenti che disciplinano il settore turistico.